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Pubblicato il 20/10/2022
La legge finanziaria del 2006 ha introdotto, per i trasferimenti immobiliari, la disciplina del “prezzo valore”, che consente la tassazione del trasferimento degli immobili sulla base del loro valore catastale anziché sul prezzo pagato. L'applicazione del sistema del prezzo valore consente quindi di tassare in maniera agevolata l’atto di compravendita, dal momento che la base imponibile sui cui applicare l’imposta di registro proporzionale è costituita dal valore fiscale e non dal prezzo pagato.
La disciplina del prezzo valore non è applicabile a tutti i tipi di compravendita ma richiede la sussistenza di determinati requisiti e cioè:
• deve trattarsi di cessioni soggette a imposta di Registro e non di vendite sottoposte ad IVA
• l’acquirente deve essere una persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali
• i beni acquistati devono essere immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (box, cantine…), e non locali commerciali, negozi, capannoni, uffici e tutte le unità immobiliari diverse dalle abitazioni
Il sistema del prezzo-valore vale anche per gli acquisti di abitazioni e relative pertinenze che non usufruiscono delle agevolazioni “prima casa”. Quindi anche chi acquista una seconda o una terza casa, potrà chiedere che la tassazione venga effettuata sulla base del valore catastale.
Esempio di acquisto con prezzo-valore: si acquista un appartamento (categoria catastale A/2) che ha un valore fiscale di euro 30.000 e un locale pertinenziale (categoria C/2) con valore fiscale di euro 10.000; l’acquisto viene effettuato alla cifra complessiva di € 120.000. Con l’applicazione del prezzo valore l’atto di compravendita sarà tassato con l’aliquota del 9% (o 2% se vengono chieste le agevolazioni prima casa) sul valore complessivo di euro 40.000
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