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Il decreto di trasferimento nell'esecuzione immobiliare

Il decreto di trasferimento nell'esecuzione immobiliare

Pubblicato il 13/12/2021

decreto trasferimento esecuzione immobiliare

L’iter di vendita, in un’esecuzione immobiliare, si conclude con l’emanazione del decreto di trasferimento, che è il provvedimento giudiziale con il quale il Giudice dell’esecuzione trasferisce in favore dell’aggiudicatario la proprietà del bene immobile oggetto di aggiudicazione, ed equivale al rogito notarile nelle compravendite immobiliari private. 

Nel comma 4 dell’art. 560 del Codice di Procedura Civile, si normano le modalità del trasferimento immobiliare, il quale è attuato dal Custode secondo le disposizioni del Giudice dell'esecuzione immobiliare, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.

Il decreto di trasferimento contiene alcune indicazioni fondamentali ai fini del passaggio di proprietà dell’immobile:

• L’intestazione dell’ufficio giudiziario, con menzione del numero di cronologico e di repertorio

• Gli estremi identificativi della procedura: numero R.G.E., generalità del creditore procedente e dell’esecutato

• Il riferimento al provvedimento di delega al professionista delegato 

• Il richiamo al verbale di vendita con indicazione della data e del prezzo di aggiudicazione

• L’eventuale dichiarazione di nomina, nel caso di aggiudicazione per persona a nominare ex art. 583 c.p.c.

• L’attestazione dell’avvenuto versamento del prezzo e l’indicazione delle relative modalità

• in caso di contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria di 1° grado sul bene trasferito, la menzione del contratto medesimo e l’ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari del divieto di trascrivere il decreto se non unitamente all’iscrizione di ipoteca

• Le generalità dell’aggiudicatario SOGGETTO A FAVORE e dell’esecutato SOGGETTO CONTRO, con la precisazione del regime patrimoniale prescelto e l’indicazione della quota trasferita 

• Gli estremi identificativi del bene ceduto, ubicazione, dati catastali, confini, nonché la descrizione del diritto espropriato (piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà etc.) 

• Indicazione di diritti, servitù, usi, risultanti dalla perizia, dall’atto di provenienza o dalle risultanze ipocatastali. 

• Gli estremi dell’eventuale regolamento di Condominio e l’esistenza di eventuali vincoli da evidenziare

• Gli elementi inerenti al regime fiscale dell’atto o l’indicazione delle agevolazioni fiscali chieste da parte dell’aggiudicatario  

• L’esistenza o meno dell’Attestato di Prestazione Energetica 

• La facoltà per l’aggiudicatario di presentare istanza di sanatoria dell’abuso edilizio

• La specificazione che l’immobile è trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutte le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive, con indicazione dell’ultimo atto di provenienza e come indicato nella perizia di stima 

• L’ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli

• L’ordine al debitore esecutato di rilascio dell’immobile venduto nell’immediata disponibilità dell’aggiudicatario 

Il Professionista provvede poi alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie.

A questo punto, il Custode ha il compito di liberare l’immobile e consegnarlo al nuovo proprietario.


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