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Pubblicato il 13/10/2020
Dal momento in cui l’ufficiale giudiziario restituisce al creditore le copie dell’atto di pignoramento notificato al debitore, questi ha 15 giorni di tempo per richiedere l’iscrizione a ruolo dell’atto.
In ambito giudiziario l’iscrizione a ruolo indica quella fase in cui il cancelliere scrive la causa in un apposito registro in cui sono annotati, per ciascun anno e in ordine cronologico, i processi pendenti dinanzi a quel tribunale. Ad ogni procedimento iscritto nel registro viene assegnato un numero di ruolo.
Il numero di ruolo di una procedura esecutiva immobiliare è costituito dalla sigla del Tribunale di appartenenza, dall’acronimo EI (Esecuzione Immobiliare), dal numero assegnato alla procedura e dall’anno.
Dopo l’iscrizione a ruolo, il creditore ha 45 giorni di tempo (dal momento della notifica del pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario) per chiedere l’istanza di vendita dei beni pignorati. Una volta ricevuta l’istanza, il Giudice dell’esecuzione fissa la data dell’udienza per l’audizione delle parti (debitore e creditore), e in sede di udienza deciderà la modalità di vendita dei beni sottoposti a pignoramento.
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